Art. 2.
(Modifiche al codice penale in materia di circostanze aggravanti).

      1. Dopo il numero 5) dell'articolo 61 del codice penale è inserito il seguente:

      «5-bis) l'avere commesso il fatto nel corso, in occasione o a causa di una manifestazione calcistica o sportiva».

      2. Al primo comma dell'articolo 576 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:

      «5-bis) nel corso, in occasione o a causa di una manifestazione calcistica o sportiva».

 

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      3. All'articolo 581 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «La pena prevista dal primo comma è aumentata se il fatto è commesso da più persone riunite nel corso o in occasione di una manifestazione calcistica o sportiva.
      La pena è della reclusione non inferiore a un anno e della multa non inferiore a euro 500 e si procede d'ufficio se il fatto di cui al terzo comma è commesso in danno di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che assolve i compiti di mantenimento dell'ordine pubblico».

      4. All'articolo 582 del codice penale, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «La pena è aumentata e si procede d'ufficio se il fatto di cui al primo comma è commesso da più persone riunite nel corso di una manifestazione calcistica o sportiva.
      La pena è della reclusione non inferiore a tre anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio che assolve i compiti di mantenimento dell'ordine pubblico».

      5. All'articolo 585 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Le pene sono altresì aumentate se i fatti di cui agli articoli 582 e 584 sono commessi da più persone riunite nel corso o in occasione di una manifestazione calcistica o sportiva».

      6. All'articolo 588 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

      «La pena è della reclusione non inferiore a sei mesi se il fatto di cui al primo comma è commesso nel corso o in occasione di una manifestazione calcistica o sportiva»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «La pena è della reclusione non inferiore a tre anni se i fatti di cui al terzo

 

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comma sono commessi nel corso o in occasione di una manifestazione calcistica o sportiva».